Art. 18.
(Spese per gli organismi informativi).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIS, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al COPIS.

 

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      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo;

          c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto;

          d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi informativi, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all'Autorità delegata;

          e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al COPIS, cui è presentata, altresì,

 

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una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 9.